Torna alla pagina precedente

Insegnare nelle scuole dell’infanzia paritarie e Pas

Alcune precisazioni sui i titoli validi e i percorsi abilitanti speciali alla luce della normativa più recente.

Per insegnare nelle scuole dell’infanzia paritarie il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 costituisce titolo per nsegnare, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n.62 (Legge sulla parità) e quindi le insegnanti in possesso dei suddetti titoli non hanno necessità di partecipare ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) indetti dal recente D.D.G. n.58 del 25 luglio 2013.
Come già in precedenza comunicato dalla Fism di Lecce alle scuole, il DM 25 marzo 2013, n. 81 (G.U. 4 luglio 2013, n. 155) all’articolo 4, comma 1, lettera i) prevede che le Università “possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione del titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare” ai sensi del DM 10 marzo 1997.
La successiva lettera l) del DM 81/2013 precisa che “resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’art.2 del DM 10 marzo 1997, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge 10 marzo 2000, n. 62”.
In pratica il Decreto del 25 marzo 2013, n. 81, firmato dall’allora ministro Profumo, pone un punto fermo sui titoli che abilitano all’insegnamento nelle scuole paritarie dell’infanzia e primarie come titolari di sezione/classe.
I diplomi di scuola e di istituto magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/02 sono titoli validi per insegnare nelle scuole paritarie. Dopo il 2002 rimane abilitante solo la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (non quella in Scienze dell’Educazione!). Ogni dubbio interpretativo è stato risolto dalla recente Legge di conversione del Decreto Legge 104/2013. All’art.15 comma 9 bis tale Legge ha, infatti, soppresso l’ultimo periodo del comma 4 bis della Legge 62/2000, che aveva riconosciuto il valore abilitante ai diplomi di scuola e istituto magistrale solo fino all’espletamento “dei corsi abilitanti appositamente istituiti”.
Per quanto riguarda i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) le insegnanti in servizio nelle scuole paritarie non sono obbligate a frequentarli. L’eventuale frequenza costituisce una scelta personale che non obbliga, né coinvolge la scuola da cui dipendono.
Il successivo Decreto Dirigenziale n. 58 (G.U. 30 luglio 2013, n. 177) prevede all’articolo 6, comma 4, che per i partecipanti ai PAS “Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”. Ovviamente solo se previsti dal Contratto di lavoro adottato dalla scuola.
Ricapitolando si fa presente che:
1. la frequenza dei PAS serve unicamente per i diplomati di scuola e istituto magistrale ante 2002 per iscriversi alla II fascia delle graduatorie delle scuole statali per ottenere incarichi e supplenze nelle scuole statali e non per essere inseriti nelle graduatorie permanenti (ormai chiuse) per l’immissione in ruolo nelle scuole statali;
2. per essere assunti come insegnanti a tempo indeterminato (di ruolo) nelle scuole statali è necessario superare lo specifico concorso per titoli ed esami;
3. per essere assunti nelle scuole paritarie è sufficiente il titolo di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, così come richiesto dalla Legge sulla parità;
4. i gestori delle scuole paritarie non hanno alcun obbligo nei confronti dei loro insegnanti che intendono partecipare ai PAS, in quanto il nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, all’art.58, al comma 2 stabilisce: “I permessi di cui al comma 1 (150 ore per il diritto allo studio) sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in istituti di istruzione primaria e secondaria (...) abilitati al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione inerenti al profilo professionale”.
Il comma sette, precisa che il diritto a godere di permessi retribuiti riguarda i giorni di partecipazione a “concorsi pubblici finalizzati al conseguimento dell’abilitazione specifica”.
Un caro saluto a tutti voi. v.


Data di pubblicazione: 03/07/2014

Tutte le altre notizie

Pubblicazione delle sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione
Data di pubblicazione: 28/02/2019

Quattro corsi di formazione professionale
Data di pubblicazione: 31/10/2015

Le Indicazioni Nazionali al Corso 2015
Data di pubblicazione: 22/07/2015

Pulcinella per le feste di Carnevale
Data di pubblicazione: 22/07/2015

Discriminati i bambini delle paritarie
Data di pubblicazione: 01/02/2015